Flash 17 – 2025

Modello 770/2025 – Indice di rivalutazione TFR – Ambiente di lavoro stressogeno – Black list – ISEE

17 foto andrea cherchi58

Modello 770/2025

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 75896 del 24 febbraio 2025, ha approvato il modello 770/2025, relativo all’anno d’imposta 2024, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni, nonché delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello.

Tfr: indice di rivalutazione di gennaio 2025

L’Istat, con nota del 21 febbraio 2025, ha reso noto che il coefficiente per la determinazione del Tfr, accantonato al 31 dicembre 2024, a gennaio 2025 è pari 0,561772.

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di gennaio è pari a 120,9.

Ambiente di lavoro stressogeno

Con ordinanza 4 gennaio 2025, n. 123, La Corte di Cassazione , Sezione Lavoro, ha ritenuto che, in tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, è ravvisabile la violazione dell’articolo 2087, cod. civ. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo a inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi.

La conflittualità delle relazioni personali esistenti all’interno di un ufficio impone al datore di lavoro di adottare misure opportune per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, incluso il ricorso al potere disciplinare.

Black list: aggiornato l’elenco dei Paesi non collaborativi

Il Consiglio dell’Unione Europea ha aggiornato l’elenco dei Paesi e territori non cooperativi a fini fiscali, ossia quelle giurisdizioni i cui sistemi fiscali non sono considerati conformi ai principi di buon governo fiscale dell’UE.

Attualmente, la lista dei Paesi non collaborativi comprende le seguenti giurisdizioni: American Samoa, Anguilla, Fiji, Guam, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini americane e Vanuatu.

Inoltre, è stato approvato l’Annex II, che elenca le giurisdizioni sottoposte al processo di screening da parte dell’Unione Europea. Queste includono: Antigua e Barbuda, Belize, Brunei, Eswatini, Isole Vergini britanniche, Seychelles, Turchia e Vietnam.

Si segnala che Costa Rica e Curaçao hanno rispettato i propri impegni, modificando i regimi fiscali considerati dannosi. Il Brunei, invece, ha assunto l’impegno di rivedere o abolire l’esenzione dei redditi di fonte estera entro la fine dell’anno.

Operazioni con Paesi Black list

Le operazioni con soggetti domiciliati nei Paesi della “black list” UE sono soggette alle restrizioni previste dall’articolo 110, commi 9-bis a 9-quinquies, del TUIR, come modificato dalla legge 197/2022. In particolare:

  • Deducibilità limitata: i costi e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con fornitori situati in giurisdizioni non cooperative sono deducibili solo entro il valore normale;
  • Esclusione delle restrizioni qualora:
    – l’impresa italiana dimostra al Fisco che le operazioni sono state effettivamente eseguite e rispondono a un reale interesse economico;
    – le operazioni riguardano società controllate dall’impresa italiana, a cui si applica il regime CFC (Controlled Foreign Companies) dell’articolo 167 del TUIR, con reddito imputato per trasparenza al socio italiano.

Infine, anche rispettando il limite del valore normale, i componenti reddituali derivanti da operazioni con fornitori black list devono essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi. In caso di omissione, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% delle spese, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro (articolo 8, comma 3-bis, D.lgs. 471/1997).

ISEE: modifiche alle modalità di calcolo

Il decreto modifica il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, che disciplina il regolamento e le modalità di determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Questo strumento valuta la condizione economica delle famiglie in Italia, tenendo conto di reddito, patrimonio, numero dei componenti e tipologia del nucleo familiare, al fine di consentire l’accesso a prestazioni sociali agevolate.

A partire dal 5 marzo 2025, verranno introdotti nuovi criteri di calcolo dell’ISEE, con modifiche alle modalità di determinazione e ai campi di applicazione. Tra le principali novità:

  • Detrazione del canone di locazione: per le famiglie che vivono in affitto, il canone annuo sarà detratto fino a un massimo di 7.000 euro, con un incremento di 500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo;
  • Esclusione dei titoli di Stato: il valore dei titoli di Stato e dei Buoni del Tesoro (BTP) fino a 50.000 euro non sarà più considerato nel calcolo dell’ISEE;
  • Maggiore tutela per i nuclei con disabili: per le famiglie con persone disabili o non autosufficienti, saranno esclusi dal reddito i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati da amministrazioni pubbliche in relazione alla condizione di disabilità.

Photo Credits: Andrea Cherchi
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