Persone Giuridiche – ANNO 2025
Riepiloghiamo nelle tabelle qui sotto le principali scadenze fiscali del 2025, relative alle persone giuridiche (con esercizio coincidente con l’anno solare) suddivise per adempimento.
Modello Redditi SC e SP
SCADENZA | PERIODO DI RIFERIMENTO |
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31/10 | Anno 2024 |
29/01/2026 | Invio dichiarazione “tardiva” con sanzione 25 Euro |
Versamenti imposte sul reddito
SCADENZA | PERIODO DI RIFERIMENTO |
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30/06* | IRES e altre imposte dalla dichiarazione dei redditi: saldo 2024 |
30/06* | IRES e altre imposte dalla dichiarazione dei redditi: primo acconto 2025 |
01/12 | IRES e altre imposte dalla dichiarazione dei redditi: secondo acconto 2025 |
Modello IRAP
SCADENZA | PERIODO DI RIFERIMENTO |
---|---|
31/10 | Anno 2024 |
29/01/2026 | Invio dichiarazione “tardiva” con sanzione 25 Euro |
Versamenti imposte sul reddito
SCADENZA | PERIODO DI RIFERIMENTO |
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30/06* | IRES e altre imposte dalla dichiarazione dei redditi: saldo 2024 |
30/06* | IRES e altre imposte dalla dichiarazione dei redditi: primo acconto 2025 |
01/12 | IRES e altre imposte dalla dichiarazione dei redditi: secondo acconto 2025 |
Dichiarazione IMU
SCADENZA | PERIODO DI RIFERIMENTO |
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30/06 | Anno 2024 |
Versamenti IMU
SCADENZA | PERIODO DI RIFERIMENTO |
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16/06 | Prima rata IMU 2025 |
16/12 | Seconda rata IMU 2025 |
Anno fiscale non coincidente con l’anno solare
Si prega di notare che le scadenze per le aziende con anno fiscale non coincidente con l’anno solare sono:
SCADENZA | PERIODO DI RIFERIMENTO |
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Fine del sesto mese dopo chiusura esercizio* | IRES, IRAP e altre imposte dalla dichiarazione dei redditi: saldo 2024 |
Fine del sesto mese dopo chiusura esercizio* | IRES, IRAP e altre imposte dalla dichiarazione dei redditi: primo acconto 2025 |
Fine del nono mese dopo chiusura esercizio | Presentazione Modello Redditi SC e SP e Modello IRAP |
Fine dell’undicesimo mese dopo chiusura esercizio | IRES, IRAP e altre imposte dalla dichiarazione dei redditi: secondo acconto 2025 |
* I versamenti possono essere effettuati entro 30 giorni dalle scadenze sopraccitate, versando una maggiorazione dello 0,40%; esiste anche la possibilità di rateizzare gli stessi.
Photo Credits: Andrea Cherchi
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