Sommario
Bonifici SEPA istantanei
A partire dal 9 gennaio, come previsto dal Regolamento europeo sui bonifici istantanei, diventa obbligatorio per tutte le banche dell’area euro che offrono il servizio di bonifico ordinario in euro ai propri clienti, accettare i bonifici istantanei in euro. Inoltre, le commissioni applicate sui bonifici istantanei non potranno superare quelle applicate – per il medesimo canale – sui bonifici non istantanei.
Si ricorda che il bonifico SEPA istantaneo viene accreditato in pochi secondi e non è revocabile.
Dal 9 ottobre 2025, sarà possibile eseguire bonifici istantanei in euro da tutti i conti di pagamento e mediante tutti i canali dispositivi attraverso cui è possibile disporre bonifici ordinari in euro, come home banking, mobile banking, sportelli automatici, terminali self-service, filiali o telefono.
Inoltre, per prevenire eventuali casi di errore o di frode che potrebbero comportare l’invio di un bonifico – istantaneo e non – a un beneficiario errato, sarà attivato il servizio di verifica del beneficiario.
Limiti all’uso del contante
Si ricorda che è possibile effettuare pagamenti in contanti entro il limite di 5.000 euro. Il limite si applica non soltanto per i pagamenti tra privati per l’acquisto di beni e servizi, ma anche per i prestiti tra parenti.
I trasferimenti superiore al limite di 5.000 euro vanno eseguiti esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022:
- per importi fino a 250.000 euro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro;
- per importi superiori a 250.000 euro, si applica la sanzione da 5.000 e 250.000 euro.
Assicurazione contro rischi catastrofali
Il decreto legge c.d. “Milleproroghe” contiene lo slittamento del termine per adempiere l’obbligo di dotarsi di una polizza contro i rischi “catastrofali”, che viene ora rinviato al 31 marzo 2025. L’obbligo era stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023), e indicava come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024.
Ravvedimento su dichiarazione infedele
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4187, ha stabilito che, qualora il contribuente ravveda una violazione per dichiarazione infedele presentando una dichiarazione integrativa, non possono essere applicate sanzioni per il tardivo versamento degli acconti derivanti dalla medesima dichiarazione.
Questa decisione si allinea con il più recente orientamento della prassi amministrativa. Infatti, nella circolare n. 42/2016 dell’Agenzia delle Entrate, paragrafo 3.1.2, era stato chiarito che “la fattispecie dell’insufficiente o omesso versamento dell’acconto si perfeziona solo con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento stesso ed è autonoma rispetto alla dichiarazione che semplicemente ne determina l’ammontare”.
Ravvedimento IMU entro fine febbraio
Il 16 dicembre 2024 ha rappresentato il termine ultimo per il versamento del saldo Imu 2024 a conguaglio rispetto alla rata d’acconto, pagata entro lo scorso giugno 2024. Tra gli errori più frequenti in materia di versamento del tributo locale, vi è sicuramente quello del conteggio dell’imposta dovuta, per esempio, in caso di un immobile acquistato in corso d’anno e non prima casa: l’errore è ravvedibile con sanzioni ridotte entro febbraio.
Sempre entro febbraio, è dovuto il versamento della cosiddetta mini IMU, cioè la differenza fra quanto versato l’anno scorso in base alle aliquote 2023 e gli importi dovuti per gli eventuali aumenti dettati dalle delibere 2024 riesumate dal DL Milleproroghe.
Photo Credits: Andrea Cherchi
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