Flash 13 – 2025

DL Collegato Lavoro 2025: tutte le novità

13 foto andrea cherchi54

Il DL Collegato Lavoro 2025 (legge n. 203/2024), entrato in vigore il il 12 gennaio 2025, ha apportato importanti novità.

Smart working: nuovi obblighi di comunicazione

 Le aziende che adottano lo smart working devono rispettare nuovi obblighi di comunicazione al Ministero del Lavoro:

  • Entro 5 giorni dall’avvio;
  • entro i 5 giorni successivi all’evento modificativo o di cessazione.

Contratti a tempo determinato

Nuove regole per il periodo di prova nei contratti a tempo determinato:

  • Rapporti fino a 6 mesi: minimo di 2 giorni e massimo di 15 giorni.
  • Rapporti tra 6 e 12 mesi: massimo 30 giorni.
  • Rapporti superiori a 12 mesi: si applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali (CCNL).

Contratti a termine e di somministrazione

Obbligo causale eliminato per contratti superiori ai 12 mesi (quando si tratta di lavoratori  disoccupati o giovani alla prima esperienza lavorativa).

Ampliate le eccezioni ai limiti sul numero di lavoratori in somministrazione, includendo specifici casi come:

  • Fasi di avvio di nuove attività.
  • Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate (giovani, adulti con persone a carico, appartenenti a minoranze etniche, ecc.).
  • Lavoratori over 50.
  • Disoccupati da almeno sei mesi.

Apprendistato

Introdotta la possibilità di trasformare i contratti di apprendistato di primo livello in:

  • apprendistato “professionalizzante”, per conseguire una qualificazione professionale.
  • apprendistato “di alta formazione”, con finalità di specializzazione.

Le modifiche di cui sopra necessitano dell’aggiornamento del piano formativo individuale e rispettano i limiti di durata complessiva previsti dai contratti collettivi.

Pagamento dei debiti verso INPS ed INAIL

Consentita la rateizzazione fino a 60 mesi dei debiti contributivi e premi assicurativi, attraverso una procedura semplificata presso INPS e INAIL.

Visite mediche

  • Visite preventive: il datore di lavoro non può più scegliere di far svolgere la visita pre-assuntiva al dipartimento di prevenzione dell’ASL: sarà sempre il medico competente a occuparsene;
  • Rientro dopo lunghe assenze: la visita è obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente, che esprime comunque un giudizio di idoneità anche senza procedere alla visita medica.

Photo Credits: Andrea Cherchi
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