Sommario
Il DL Collegato Lavoro 2025 (legge n. 203/2024), entrato in vigore il il 12 gennaio 2025, ha apportato importanti novità.
Smart working: nuovi obblighi di comunicazione
Le aziende che adottano lo smart working devono rispettare nuovi obblighi di comunicazione al Ministero del Lavoro:
- Entro 5 giorni dall’avvio;
- entro i 5 giorni successivi all’evento modificativo o di cessazione.
Contratti a tempo determinato
Nuove regole per il periodo di prova nei contratti a tempo determinato:
- Rapporti fino a 6 mesi: minimo di 2 giorni e massimo di 15 giorni.
- Rapporti tra 6 e 12 mesi: massimo 30 giorni.
- Rapporti superiori a 12 mesi: si applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali (CCNL).
Contratti a termine e di somministrazione
Obbligo causale eliminato per contratti superiori ai 12 mesi (quando si tratta di lavoratori disoccupati o giovani alla prima esperienza lavorativa).
Ampliate le eccezioni ai limiti sul numero di lavoratori in somministrazione, includendo specifici casi come:
- Fasi di avvio di nuove attività.
- Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate (giovani, adulti con persone a carico, appartenenti a minoranze etniche, ecc.).
- Lavoratori over 50.
- Disoccupati da almeno sei mesi.
Apprendistato
Introdotta la possibilità di trasformare i contratti di apprendistato di primo livello in:
- apprendistato “professionalizzante”, per conseguire una qualificazione professionale.
- apprendistato “di alta formazione”, con finalità di specializzazione.
Le modifiche di cui sopra necessitano dell’aggiornamento del piano formativo individuale e rispettano i limiti di durata complessiva previsti dai contratti collettivi.
Pagamento dei debiti verso INPS ed INAIL
Consentita la rateizzazione fino a 60 mesi dei debiti contributivi e premi assicurativi, attraverso una procedura semplificata presso INPS e INAIL.
Visite mediche
- Visite preventive: il datore di lavoro non può più scegliere di far svolgere la visita pre-assuntiva al dipartimento di prevenzione dell’ASL: sarà sempre il medico competente a occuparsene;
- Rientro dopo lunghe assenze: la visita è obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente, che esprime comunque un giudizio di idoneità anche senza procedere alla visita medica.
Photo Credits: Andrea Cherchi
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