Sommario
Gestione separata 2025
Stabilite le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
Tipo di rapporto | IVS | Onere maternità | Onere disoccupazione | Totale |
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Collaboratori coordinati e continuativi | 33% | 0,72% | 1,31% | 35,03% |
Professionisti | 25% | 0,72% | 0,35% | 26,07% |
Pensionati e iscritti ad altra forma di previdenza | 24% | 0,72% | 1,31% | 26,03% |
Per l’anno 2025 il massimale di reddito è pari a 120.607,00 euro, mentre il minimale è pari a 18.555,00 euro.
Obbligo assunzione disabili
Per i datori di lavoro e i loro intermediari, il 31 gennaio scade il termine per inviare nei termini agli uffici competenti, per via telematica, il prospetto informativo sulla situazione occupazionale (cosiddetto Pid) ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.
Dimensione azienda | Numero dipendenti disabili |
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Da 15 a 35 dipendenti | 1 |
Da 36 a 50 dipendenti | 2 |
Oltre 50 dipendenti | 7% dei lavoratori computabili |
Le scoperture, dalla vigenza del Testo unico dei contratti (Dlgs 81/2015), possono essere assolte mediante un rapporto di lavoro in somministrazione, avvalendosi dei servizi di un’agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro.
Turismo: Trattamento Integrativo Speciale
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha previsto, anche per il 2025, il trattamento extra, legato alle prestazioni notturne e straordinarie festive, dei lavoratori del settore turistico.
Il trattamento integrativo viene corrisposto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di non aver prodotto redditi di lavoro dipendente, nel periodo d’imposta 2024, superiori a euro 40.000, anche da più datori di lavoro ed anche se derivanti da attività lavorativa svolta in settori diversi da quello turistico e copre un periodo fino a 9 mesi.
Ai fini della definizione di lavoro notturno e di lavoro straordinario occorre far riferimento alla disciplina giuslavoristica:
- lavoro straordinario: lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito all’articolo 3” e quindi quello fissato in 40 ore settimanali o diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva applicata;
- periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
- lavoratore notturno: qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.
ISAC: Indici sintetici di affidabilità contributiva
Con l’art. 1 co. 5 – 10 del DL 28.10.2024 n. 160, conv. L. 20.12.2024 n. 199, è stata prevista l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.
Gli ISAC sono rivolti agli esercenti attività di impresa, arti e professioni e hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva e verranno elaborati selezionando innanzitutto due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva.
Gli ISAC per i primi due settori saranno approvati con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentiti l’INPS e l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), entro il 31.12.2025.
Con tale decreto saranno stabiliti anche:
- le premialità da applicare;
- i criteri e le modalità per l’aggiornamento periodico degli ISAC;
- le ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti
Gli ISAC diventeranno operativi dal 2026 ed entro il 31/08/2026 è prevista l’estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva.
Photo Credits: Andrea Cherchi
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