Flash 1 – 2025

Legge di Bilancio 2025 – 1 di 2

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L. 207/2024

Sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305  del 31/12/2024 è stata pubblicata la L. n. 207 (legge di bilancio 2025), in vigore dall’1/1/2025.

Di seguito le principali novità in materia fiscale e agevolativa.

Riforma dell’IRPEF

Confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024.

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

  • oltre 50.000 euro: 43%.
  • fino a 28.000 euro: 23%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;

Riduzione cuneo fiscale

Nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che sarà solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione.

Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito del contribuente la percentuale del:

  • 7,1%, se il reddito non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3%, se il reddito è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
  • 4,8%, se il reddito è superiore a 15.000 euro.

L’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.

Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

Detrazione per carichi di famiglia

A partire dall’01/01/2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR.

Le seguenti detrazioni vengono abolite:

  • per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili;
  • per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi;
  • per i cittadini extracomunitari con familiari all’estero.

Ai fini dell’effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta.

Interventi di recupero edilizio

Rimodulazione dell’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;
  • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:

  • 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Ecobonus e Sismabonus

L’“ecobonus” e il “sismabonus” vengono prorogati nelle seguenti misure:

  • per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025, mentre scende al 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027

Causa di esclusione dal regime forfettario

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di Euro 30.000. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a Euro 35.000

Tassazione Cripto-Attività

Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, realizzati dall’1.1.2026, “l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, e 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 33%.

Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese

Solo se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR per:

  • vitto
  • alloggio
  • viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

Spese di rappresentanza e omaggi per le imprese

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con metodi tracciabili (versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Reverse Charge per gli appalti nel settore della logistica

Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede:

  • l’applicazione del meccanismo del reverse charge, a seguito del rilascio di un’apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell’Unione europea;
  • in via transitoria, in attesa del rilascio di tale misura di deroga, un regime opzionale per effetto del quale il versamento dell’IVA è a carico del committente.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30/09/2025 fiscali si sostanziano:

  • nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
  • nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

IRES Premiale

Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:

  • destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;
  • investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
  • effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

Obbligo di PEC per gli amministratori di società

Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.

A decorrere dall’1/1/2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.

Con riguardo a tale novità, peraltro, non sono stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempiuto.

Photo Credits: Andrea Cherchi
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