Flash 14 – 2025

RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

14 foto andrea cherchi55

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Soggetti obbligati all’iscrizione

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5. sono ricompresi:

  • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
  • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

Entro il 13 febbraio 2025

Entro il 13 febbraio 2025, prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione, dovranno iscriversi circa 70 mila operatori, rientranti in queste categorie:

  • impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
  • trasportatori e intermediari di rifiuti,
  • imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Entro il 14 agosto 2025

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.

Entro il 13 febbraio 2026

Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 .

I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

Photo Credits: Andrea Cherchi
https://it-it.facebook.com/andreacherchimilano
Per maggiori informazioni contattare
tax@dgtax.itwww.dgtax.it – +39 02 433 551

2025 – STUDIO DEGIORGI e ASSOCIATI – Tutti i diritti riservati