Sommario
Trasferte nel comune esenti
Dal 1 gennaio 2025, i documenti di spesa relativi agli spostamenti dei dipendenti non dovranno più essere solo quelli emessi dal vettore: non sarà più necessario fornire una documentazione dettagliata proveniente dal vettore stesso, ma le spese di viaggio e trasporto possono essere documentate dal dipendente in altro modo, ad esempio tramite l’ausilio di app dedicate.
Differenze cambio
A partire dal 2024 anche le differenze cambio «da valutazione» di fine anno, diventano deducibili o tassabili nell’esercizio in cui vengono contabilizzate; le differenze contabilizzate fino al 2023 anche se non realizzate nel 2024 vengono riassorbite.
Causali contratto a termine
Il blocco annunciato al 31 dicembre 2024 per i rinnovi e le proroghe dei contratti a termine di durata oltre i 12 mesi, in assenza di identificazione delle specifiche causali previste dalla norma nella contrattazione collettiva, è stato scongiurato grazie alla proroga al 31 dicembre 2025 contenuta nel decreto legge Milleproroghe approvato nella seduta del consiglio dei ministri del 9 dicembre.
Sanzione patente a crediti
Il valore dei lavori sul quale calcolare l’importo della sanzione amministrativa, cui vanno incontro imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente a crediti (o di un documento equivalente) o con una patente con meno di 15 crediti, è quello riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Valore da considerarsi al netto dell’IVA e comunque mai inferiore a 6.000 euro.
Assicurazione rischi catastrofali
Il decreto legge c.d. “Milleproroghe”, contiene, lo slittamento del termine per adempiere l’obbligo di dotarsi di una polizza contro i rischi “catastrofali” da parte delle imprese individuate dalla norma, che viene ora rinviato al 31 marzo 2025. L’obbligo era stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023), e indicava come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024.
Tasso di interesse legale
Con il Decreto Ministeriale del 10/12/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% al 2% in ragione d’anno.
Photo Credits: Andrea Cherchi
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